LEGGE PROVINCIALE N. 10 DEL 19-12-2001
PROVINCIA DI TRENTO

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 1
del 3 gennaio 2002

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

ARTICOLO 7

 

Locali e strutture destinate all'attività agrituristica
  
1.Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere 
utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola 
tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore 
agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più 
necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché 
eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di 
esecuzione di questo capo.
2.Qualora non siano disponibili i locali e le strutture di cui al 
comma 1 possono essere utilizzati anche altri locali e strutture 
comunque compatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, 
purché ubicati nel territorio dello stesso comune in cui ha sede 
l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione 
urbanistica diversa da quella agricola, a condizione che gli 
strumenti di pianificazione ammettano la destinazione 
residenziale o ricettiva.
3.Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si 
applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7 
gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche 
in provincia di Trento) e successive modificazioni ed 
integrazioni. Il comune può comunque concedere la deroga per 
i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci 
posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di 
nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti 
dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle 
barriere architettoniche in provincia di Trento), come da ultimo 
modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, le 
aziende che esercitano attività agrituristica prima dell'entrata in 
vigore della presente legge.
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale TRENTO (Prov.) Numero 1 del 1991

 

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ALLEGATO 1:

NOTE:

 

Nota all'articolo 7
  
   La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio 
1991, n. 3), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 
10 novembre 2000, n. 14, concerne "Eliminazione delle barriere 
architettoniche in provincia di Trento".