Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 1
del 3 gennaio 2002
IL CONSIGLIO
PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 7
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Locali e strutture destinate all'attività agrituristica
1.Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere
utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola
tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore
agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più
necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché
eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di
esecuzione di questo capo.
2.Qualora non siano disponibili i locali e le strutture di cui al
comma 1 possono essere utilizzati anche altri locali e strutture
comunque compatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica,
purché ubicati nel territorio dello stesso comune in cui ha sede
l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione
urbanistica diversa da quella agricola, a condizione che gli
strumenti di pianificazione ammettano la destinazione
residenziale o ricettiva.
3.Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si
applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7
gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche
in provincia di Trento) e successive modificazioni ed
integrazioni. Il comune può comunque concedere la deroga per
i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci
posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di
nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti
dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle
barriere architettoniche in provincia di Trento), come da ultimo
modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, le
aziende che esercitano attività agrituristica prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
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ALLEGATO 1:
NOTE:
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Nota all'articolo 7
La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio
1991, n. 3), come da ultimo modificata dalla legge provinciale
10 novembre 2000, n. 14, concerne "Eliminazione delle barriere
architettoniche in provincia di Trento".